Stallìa - Wharfage

Tempo (giorni) che la compagnia di navigazione (o il comandante del porto) concede a chi deve consegnare o ricevere le merci per la loro “caricazione” e “scaricazione” sulla/dalla nave (il Codice della Navigazione, art. 444, usa proprio questi termini!). Salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, i giorni decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve caricare/scaricare la merce. La stallia è di solito misurata in giorni lavorativi, escludendo quelli in cui il carico/scarico è sospeso per causa non imputabile al caricatore o al destinatario. Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimato il carico o lo scarico, alla compagnia di navigazione è dovuto un compenso di 
controstallia
. Per estensione, è anche l'importo addebitato dal porto (o terminalista marittimo) alle compagnie di navigazione per l'uso di un molo o una banchina per un tempo maggior di quello concordato. In inglese: Wharfage.