Conto visione

Invio di merce ad un cliente in modo che possa esprimere il suo gradimento (o provarla) prima dell’acquisto. In Italia è regolato dallo art. 1520 Cod. Civ. (vendita con riserva di gradimento). Differisce dal conto vendita in quanto il cessionario è responsabile per la perdita e/o la distruzione, in tutto o in parte, della merce ricevuta prima della scadenza del termine per la riconsegna (massimo un anno).