Stallìa (Wharfage)
Tempo (giorni) che la compagnia di navigazione (o il comandante del porto) concede
a chi deve consegnare o ricevere le merci per la loro caricazione e scaricazione
sulla/dalla nave (il Codice della Navigazione, art. 444, usa proprio questi termini!).
Salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, i giorni decorrono dal
momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto
avviso a chi deve caricare/scaricare la merce. La stallia è di solito misurata in
giorni lavorativi, escludendo quelli in cui il carico/scarico è sospeso per causa
non imputabile al caricatore o al destinatario. Spirato il termine di stallia
senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimato
il carico o lo scarico, alla compagnia di navigazione è dovuto un compenso di
controstallia. Per estensione, è anche l'importo addebitato dal porto
(o terminalista marittimo) alle compagnie di navigazione per l'uso di un molo o
una banchina per un tempo maggior di quello concordato.